Assegno unico universale

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito
per ogni figlio:

  • fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni);
  • senza limiti di età per i figli disabili

L’importo spettante varia in base:

  • alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda;
  • all’età e al numero dei figli;
  • alle eventuali situazioni di disabilità dei figli.

L’Assegno è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al
potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità.

È universale, perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in
assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 43.240 euro.

E’ rivolto alle famiglie in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE valido, l’Assegno è
corrisposto in base alla corrispondente fascia ISEE.

L’importo commisurato al valore dell’ISEE è corrisposto con decorrenza retroattiva con tutti gli
arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in
possesso di ISEE, ma per i quali l’ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno.

L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche
in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 43.240 euro. In tal caso, saranno corrisposti
gli importi minimi previsti dalla normativa.

QUANTO SPETTA

L’importo dell’Assegno viene determinato in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo
familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri
elementi.

In particolare, è prevista una quota variabile progressiva (da un massimo di 189,2 euro per
ciascun figlio minore con ISEE fino a 16.215 euro a un minimo di 54,1 euro per ciascun figlio
minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 43.240 euro).

In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di
pagamento prescelte, proprie e relative all’altro genitore. In caso contrario, l’altro genitore
esercente la responsabilità genitoriale potrà accedere alla domanda del richiedente con le
proprie credenziali e provvedere autonomamente ad inserirlo.

Il pagamento della quota al secondo genitore decorre dal mese successivo alla comunicazione
della scelta di accredito al 50% all’INPS.

Per i nuovi nati il beneficio spetta dal settimo mese di gravidanza.
L’Assegno unico non assorbe né limita gli importi del Bonus asilo nido.

L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, è necessario
che il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e
soggiorno.

La domanda può essere presentata:

  • da uno dei due genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;
  • dal tutore del figlio o del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato;
  • dai figli, al compimento della maggiore età. Questi possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori, richiedendo il pagamento diretto della quota di Assegno loro spettante.

Per tutte le altre informazioni:

https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico-55984.assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico.html

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